Con l’ordinanza n. 1465 della III sezione del Consiglio di Stato del 23 aprile 2013, si specifica che il durc per la partecipazione ad una gara di appalto non deve specificatamente riferirsi ad essa. E’ una decisione in netto contrasto con le istruzioni operative emanate dalle circolari n. 7/2008 (INAIL), n. 35/2010 (Lavoro), n. 145/2010 (INPS). La conclusione del Consiglio di Stato basa il suo fondamento sul fatto che non esistono, nel nostro ordinamento, regole primarie che indichino come il durc debba riferirsi alla specifica gara, e non si dimostra come lo stesso possa avere valenza diversa ed essere recepito in modo diverso dagli enti imputati nella gara di appalto secondo i fini della partecipazione.