A seguito di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate in merito alla liquidazione dell’imposta di registro ordinaria su un atto di compravendita immobiliare agevolato con le norme prima casa che, secondo l’Agenzia, dovevano essere revocate a causa della rinuncia dell’usufrutto, la Corte di Cassazione (sentenza n. 10249 depositata il 2 maggio 2013) sancisce quanto già affermato in sede di ricorso dalla CTR, cioè che la rinuncia all’usufrutto non fa decadere l’agevolazione fiscale prima casa. Si espone l’affermazione della CTR: “l’atto di rinuncia all’usufrutto non può essere considerato come un atto di trasferimento vero e proprio ma costituisce un atto abdicativo cui consegue l’estinzione del diritto e non il relativo trasferimento” e pertanto dall’atto di rinuncia all’usufrutto non può essere ricollegato l’effetto decadenziale dal beneficio fiscale.