In tempo di crisi molte aziende fanno sempre più ricorso allo scambio di beni e servizi tramite permuta. Per chi percorre questa strada è necessario sapere che la permuta è un contratto unico nel quale le parti si obbligano ad effettuare prestazioni di servizi o a trasferire la proprietà di beni, come previsto dall’articolo 1552 del Codice civile. Anche se si tratta di un unico contratto le due operazioni sono fiscalmente separate ed assoggettate ad IVA separatamente. Per quanto detto vanno fatturate singolarmente, considerando distintamente ciascuna cessione o prestazione, a cui i contraenti sono obbligati.