Le indennità sostitutive di reddito conseguite anche per effetto di cessione di crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. In Unico 2013, i contribuenti minimi indicano tali indennità tra i componenti positivi di reddito al rigo LM2.