Alcune professioni sono sempre esenti dall’IRAP è quanto sostiene la CTR Lazio nella sentenza n. 238/01/13, pubblicata lo scorso 22 aprile. Si parla di avvocati, geometri e notai. In materia di autonoma organizzazione, la sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale ha sostenuto che l’esercizio delle professioni cd protette, cioè quelle per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione all’ordine professionale, non integra mai il presupposto per l’applicazione dell’IRAP. Le professioni intellettuali sono caratterizzate dal requisito dell’intuito personale, dove l’organizzazione si basa proprio su questo concetto ed i beni strumentali sono il “quid pluris” rispetto all’attività di lavoro personale dello stesso imprenditore. Richiamando questo insegnamento, la CTR è giunta alla conclusione che nell’esercizio delle professioni intellettuali è, in via di principio, assolutamente non configurabile l’esistenza di un’organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista, dovendo essere prevalente la sua personale attività professionale rispetto all’eventuale utilizzazione di qualsivoglia organizzazione di beni strumentali che non potrà mai essere sostitutiva dell’attività medesima.