L’INPS, con al circolare 78/13 del 14 maggio, ha precisato che se un soggetto esercita un’attività autonoma comportante l’iscrizione alla gestione separata e un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla gestione commercianti o artigiani, per quest’ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi di abitualità e professionalità della prestazione lavorativa oltre agli eventuali ulteriori requisiti di settore.