La legge di stabilità 2013 ha introdotto una nuova procedura di sospensione legale degli atti della riscossione e di estinzione di diritto dei crediti ad essi sottesi. La circolare n. 31 del 22 maggio 2013 IRDCEC analizza importanti aspetti. La nuova procedura consente al debitore di fermare la riscossione coattiva dei crediti a suo carico presentando una dichiarazione da cui si evinca che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono viziati nella pretesa creditoria ovvero alla successiva corrispondente procedura esecutiva. Nei successivi dieci giorni, l’ente o la società di riscossione provvede a trasmettere la dichiarazione all’ente creditore, la quale, nei successivi sessanta giorni, deve attestare l’esistenza e la veridicità delle ragioni invocate dal debitore; dalla conferma ottenuta si emaneranno i provvedimenti di sospensione o di sgravio. In caso di inerzia dell’ente creditore, qualora quest’ultimo non provveda a dare risposta al debitore entro il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione al concessionario, le partite debitorie sono annullate di diritto ed il concessionario considerato automaticamente discaricato dalle relative somme.