Dalla sentenza n. 32/22/13 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia emerge che è nulla la rettifica senza verbale. Esattamente, è illegittimo, pertanto va annullato, l’avviso di accertamento emesso a seguito di un controllo sostanziale per imposte dirette e IVA se le risultanze non sono state riportate in un verbale comunicato al contribuente.