Per i leasing di durata inferiore al periodo fiscale, i canoni non dedotti si recuperano dopo la scadenza del contratto, sia in caso di riscatto del bene, sia qualora l’opzione di acquisto non venga esercitata. Lo precisa la circolare 17/E del 29 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate. Nel documento sono illustrate le regole da applicare dopo l’eliminazione del vincolo di durata minima, in vigore per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012. Ai fini IRAP la deduzione segue i criteri contabili anche in presenza di durata contrattuale ridotta.