Da un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera esce un’interpretazione estesa a tutti i settori merceologici dell’obbligo solidale negli appalti introdotto dall’art.35 del Dl n. 223/2006 e modificato dal Dl n. 83/2012. La disciplina prevede che l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario di: ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; versamento IVA dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.