La Legge n.106 del 12/07/2011, oltre alla conferma delle disposizioni previste dal testo originario, ha introdotto alcune nuove disposizioni. L’Art. n.07 “semplificazioni fiscali”, comma 2°, ha inserito l’espropriazione coatta d’immobili, che introducendo il nuovo comma 2-bis, all’Art. n.77, D.P.R. n.602/73 disciplinano l’iscrizione d’ipoteca sugli immobili del debitore in caso di mancato pagamento della cartella decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa. A decorrere dal 13/07/2011 non sarà consentita l’iscrizione dell’ipoteca se l’ammontare del credito è inferiore a: a) 20.000 euro se la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile ed il debitore è proprietario dell’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale; b) 8.000 euro negli altri casi.
Se la riscossione mette nel mirino l’abitazione principale, l’agente della riscossione deve avvertire il contribuente prima di procedere all’iscrizione dell’ipoteca sul bene immobile. A sua volta il soggetto ha a disposizione 30 giorni per sistemare la sua posizione.