La rata IMU sui terreni agricoli è sospesa come quella sulle abitazioni principali. La sospensione è stata disposta dal Dl n. 54/2013. Lo stop è esteso a tutti i fabbricati rurali e a quelli strumentali ad un’attività agricola. Esattamente, ai fini dell’imposta sono considerati agricoli i terreni destinati all’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile anche se non coltivati. La circolare 3/DF/2012 ha chiarito che non sono considerati edificabili, anche se classificati come tali nel piano regolatore del Comune, i terreni posseduti e condotti da un imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, purché iscritti nella previdenza agricola.