La Corte di Cassazione, con Sentenza del 31/05/2011 n.11985, ha stabilito che se la contabilità del contribuente risulta corretta, l’Amministrazione finanziaria non può desumere, in via induttiva, il reddito sulla base delle percentuali di ricarico del settore di appartenenza.
Secondo i giudici, l’Amministrazione finanziaria non è riuscita a provare la non regolarità delle scritture contabili ed hanno stabilito che:
“In presenza di scritture contabili formalmente perfette [..] non è dunque sufficiente, ai fini dell’accertamento di un maggior reddito d’impresa, il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico formalmente diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, posto che le medie di settore non costituiscono un “fatto noto”, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, il fatto ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di dati.
Pertanto tali percentuali sono di per sè inidonee a integrare gli estremi di una prova per presunzioni, occorrendo quantomeno che risulti l’abnormità o l’irragionevolezza della percentuale quale elemento ulteriore”.