Il Dl n. 69/2013 semplifica anche alcuni adempimenti riguardanti la materia lavoro. Parliamo di denunce di infortuni. Non nell’immediato il datore di lavoro non avrà più l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza, entro le 48 ore seguenti l’infortunio, l’evento occorso; l’obbligo permane per la denuncia telematica all’INAIL. E’ modificata la modalità di gestione delle denunce: autorità di pubblica sicurezza, Asl, autorità portuali e consolari, DT del lavoro acquisiranno direttamente dall’INAIL con modalità telematiche i dati delle denunce di infortuni con prognosi superiore a 30 gg. Nulla cambia sulla tenuta del libro infortuni: il datore di lavoro è obbligato ad istituirlo e tenerlo aggiornato. Dal 1° luglio il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro 48 ore dall’evento, l’infortunio che comporti l’assenza dal lavoro di almeno 1 gg. (escluso quello dell’evento).