La sentenza di Corte di Cassazione n. 15641 del 21 giugno 2013 conferma la non sussistenza dell’obbligo IRAP per i piccoli imprenditori non strutturati, cioè privi di autonoma organizzazione. Viene accolto il ricorso di un contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate su un’istanza di rimborso IRAP motivando la decisione sul fatto che l’esercizio dell’attività di agente di commercio e l’esercizio dell’attività di promotore finanziario sono assoggettabili all’imposta solo se si tratti di attività autonomamente organizzate.