Con la risoluzione n. 49/E dell’11 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate aggiunge un tassello utile alla semplificazione degli adempimenti. Viene eliminato l’obbligo di assoggettamento alla ritenuta alla fonte della prestazione di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento รจ previsto il solo rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle stesse da parte del committente.