L’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento n.87956/12 dell’11 giugno 2012 contempla una serie di casi in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni in materia di società in perdita sistemica, senza dover presentare istanza di interpello. Tra queste: le società che esercitano attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. e la cui ragione o denominazione sociale contenga l’indicazione di società agricola ai sensi dell’art. 2 del Dl n.99/04; le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo.