Il divieto di trasferimento di operazioni in contanti opera per i pagamenti frazionati inferiori alla soglia, che appaiono artificiosi. Per operazione frazionata si intende quella “operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 gg. ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”. L’omessa comunicazione al MEF delle infrazioni delle limitazioni all’uso del contante e agli altri strumenti di pagamento o di deposito comporta una sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, con un minimo di 3.000 euro.