Il Testo Unico dell’apprendistato ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, con la possibilità di derogare sia ai limiti anagrafici previsti sia alla normativa sul licenziamento. Nel mess. n. 11761 del 22 luglio 2013 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla contribuzione dovuta. Per gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità si applica l’aliquota agevolata del 10% per 18 mesi; ove spettante, il contributo mensile è del 50% della mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. Al termine del 18° mese di attività e fino alla scadenza del contratto di apprendistato l’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84%, mentre la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena.