Con la sentenza n. 17920 del 23 luglio 2013, la Corte di Cassazione chiarisce che il professionista che si avvale della collaborazione di praticanti non è soggetto passivo IRAP. Infatti, i compensi versati ai praticanti non costituiscono elemento sufficiente a provare il requisito dell’autonoma organizzazione; il lavoro del praticante non può essere considerato quale principio di organizzazione in quanto l’apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo bensì esclusivamente compiendo un iter formativo.SE