Per chi ha cessato nell’anno 2012 l’applicazione del regime dei minimi, esercente attività d’impresa, gli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento. L’inapplicabilità sortisce effetti solo per il primo periodo d’imposta successivo all’uscita dei minimi; il contribuente interessato deve inserire il codice 12 tra le cause di esclusione. Per i lavoratori autonomi, come chiarito nella circolare 23/E del 15 luglio 2013, gli studi di settore si applicano sin dal primo anno di cessazione del regime: gli interessati dovranno opportunamente procedere alla rielaborazione dei dati contabili per consentire il corretto calcolo di Gerico.