Con Sentenza del 10/06/2011 n.12763, la Corte di Cassazione ha stabilito che qualora la società di fatto risulti inesistente, il Fisco potrà rivalersi su qualunque socio presunto sia per l’Irpef che per l’Irap, per il reddito prodotto dall’attività economica ascritta alla società di fatto. Al contrario, in ipotesi di accertata esistenza della società, i soci saranno obbligati proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ai fini dell’Irpef, mentre la società sarà soggetta ad Irap.