Con Risoluzione del 23/06/2011 n.68, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime di deducibilità degli interessi passivi per le holding che detengono partecipazioni in società assicurative.
In particolare, tali soggetti possono essere considerati “non industriali” ed applicare pertanto, come le holding bancarie, il regime speciale previsto dall’art.96, comma 5-bis, TUIR, in base al quale è consentito dedurre integralmente gli interessi passivi relativi a finanziamenti a favore di altri soggetti facenti parte dello stesso gruppo e compensare le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotti e di ROL non utilizzato.
Affinché tale regime sia applicabile, è necessario che le attività creditizie, finanziarie ed assicurative siano svolte con il requisito di “esercizio esclusivo e prevalente”.