La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19710 del 28 agosto 2013, stabilisce che anche il lavoratore dipendente che
svolge attività professionale come attività secondaria è soggetto agli studi di settore. Secondo i giudici l’applicazione degli studi di settore nell’accertamento costituisce un sistema di presunzioni semplici sul quale fondare l’accertamento anche in esito al contraddittorio con il contribuente. Il caso ha riguardato un professionista con partita IVA per fatturare attività diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato che aveva in essere.