Il quadro RW del modello Unico è stato da sostanziali modifiche apportate dall’art. 9 della Legge n.97/13, eccole in sintesi: riduzione dell’ammontare delle sanzioni, la minima è scesa dal 10 al 3%, per i Paesi black list al 6%; obbligo, in futuro, di compilare il quadro indicando esclusivamente lo stock, la consistenza delle attività finanziarie e non i flussi che hanno interessato gli investimenti; la struttura del quadro è ridotta ad una sola sezione (sezione II), dove sono evidenziati i capitali detenuti al 31 dicembre di ogni anno; possibilità di presentare tardivamente il quadro RW entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di dichiarazione con l’addebito della sola sanzione formale di 258 euro.