Il 30 agosto si è conclusa la raccolta di osservazioni degli intermediari, che operano sul mercato italiano e internazionale, sulla nuova disposizione proposta dal Mef, in merito all’applicazione della tobin tax. Alcuni suggerimenti, considerati validi, sono stati recepiti nel decreto 16 settembre 2013. La riforma della tassazione sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato si è resa necessaria per rendere più agevole e maggiormente in linea con le prassi di mercato l’applicazione dell’imposta. Tra le novità si segnala la modifica all’articolo 2 del decreto, con l’inserimento del comma 1-bis: l’imposta sulle transazioni finanziarie relativa al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato si applica anche nei casi in cui a essere trasferita è la sola nuda proprietà dei titoli.