Il messaggio INPS n. 14712/2013 fornisce alcuni chiarimenti sugli aspetti contributivi dei diritti d’autore, anche in relazione a situazioni di presunta irregolarità rilevate nell’ambito delle operazioni di accertamento sui soggetti titolari di redditi derivanti da arti e professioni, dichiarati nel quadro RE del Modello Unico, in assenza di contribuzione alla gestione separata. In primis l’Istituto ricorda che il diritto di autore riguarda “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro, alla cinematografia, all’informatica ed al disegno industriale, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Il titolare del diritto è l’autore stesso, che lo acquisisce con la creazione dell’opera. Sul piano tributario, il compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore, è assoggettato a diversa imposizione a seconda che risulti percepito: dall’autore; da aventi causa a titolo gratuito; da soggetti che abbiano acquisito a titolo oneroso l’utilizzazione economica del diritto medesimo. Sotto il profilo previdenziale, il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto a imposizione esclusivamente laddove derivi dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni.