LA VERIFICA DEI REDDITI PER L’AMMISSIONE DEI “SALVAGUARDATI”

Settembre 24th, 2013 by Amministratore

Scade domani 25 settembre il termine per inviare le istanze riguardo i 10.130 salvaguardati. Con messaggio n.14804 del 19 settembre 2013 l’INPS fornisce utili istruzioni operative per la verifica dei redditi dei potenziali interessati. La condizione indispensabile affinché le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione rientrino nella prima o secondo salvaguardia (65.000 o 55.000), è che il mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione sussista fino alla titolarità effettiva della pensione. Lo svolgimento di attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione/cessazione è comunque consentita, purché dopo il 4 dicembre 2011 (prosecutori volontari) o il 30 giugno 2012 (cessati per accordi individuali o collettivi) sia stato percepito un reddito lordo annuo pari o inferiore a 7.500 euro.