La circolare 31/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate, quella relativa alla correzione degli errori contabili e la presentazione delle dichiarazioni integrative, introduce un’ulteriore eccezione all’applicazione dei termini ordinari di decadenza per il controllo delle dichiarazioni. In linea generale, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero entro il quinto anno in caso di omessa presentazione. Secondo in documento in argomento, il termine di accertamento deve essere computato dalla presentazione della nuova dichiarazione e non da quella emendata.