Solo i fondi comuni d’investimento con i requisiti della pluralita’ degli investitori e dell’autonomia della societa’ di gestione sono soggetti al nuovo regime fiscale degli organismi d’investimento collettivo (Oicr). L’assenza dei requisiti comporta l’applicazione dell’Ires in modo ordinario. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.33/E del 15/07/2011, ha dettato istruzioni sul regime fiscale di Oicr e Sicav di diritto italiano (e dei fondi cosidetti “lussemburghesi storici”), diversi dai fondi immobiliari, in vigore dal 01/07/2011.