La Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa all’accertamento anticipato (sentenza n. 18124 del 29 luglio 2013). La norma che nega all’Ufficio di notificare avvisi di accertamenti “prematuri” è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte della stessa Corte di Cassazione. Il Collegio ritiene che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, costituisca un vizio di legittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, che può essere fatto valere dal contribuente al fine di ottenere, in sede contenziosa, l’annullamento dell’atto stesso, ad eccezione di casi di particolare e motivata urgenza.