AFFITTO CON PROMESSA DI VENDITA: IVA ESIGIBILE IMMEDIATAMENTE

Ottobre 2nd, 2013 by Amministratore

Secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20975 del 13 settembre 2013, le operazioni di locazione immobiliare con patto di futura vendita, o con prelazione di vendita, devono essere assoggettate a Iva al momento della stipula del contratto di locazione e non a quello del successivo rogito notarile per il trasferimento della proprietà dell’immobile. Il rinvio della contabilizzazione dei corrispettivi, che di fatto posticipa il pagamento del tributo e realizza un indebito risparmio d’imposta, è equiparabile a un caso di elusione fiscale, poiché il contribuente non può liberamente gestire le poste di bilancio e, quindi, decidere quando versare le imposte relative al reddito imponibile.