La nota protocollo n. 14184/2013 del Ministero del lavoro rende noto, riguardo i premi INAIL nel caso di collaborazione occasionale, che questi non sono dovuti se la collaborazione non è resa più di una/due volte al mese e non supera le 10 giornate lavorative in un anno solare. Infatti, l’obbligo assicurativo nei confronti dei familiari che prestano attività nell’azienda scatta ogni qualvolta la prestazione sia ricorrente e non meramente accidentale.