SENTENZA CASSAZIONE: NON E’ TRUFFA O APPROPRIAZIONE INDEBITA IL MANCATO VERSAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI EMOLUMENTI FALSAMENTE INDICATI IN BUSTA PAGA

Ottobre 10th, 2013 by Amministratore

La sentenza della Corte di Cassazione n. 41162 pubblicata il 7 ottobre 2013 assolve dal reato di truffa un imprenditore che, pur avendo indicato in busta paga degli importi a titolo di indennità di malattia e assegni familiari falsi, non ha provveduto a versarli al dipendente né ha trattenuto tali somme di denaro a conguaglio. Secondo i giudici: “qualora la somma sia stata in effetti versata al lavoratore direttamente all’INPS ben potrebbe configurarsi altra fattispecie criminosa nei confronti dell’ente previdenziale”, ma tale fatto non è stato contestato all’imputato. L’azione del datore di lavoro costituisce, dunque, un inadempimento contrattuale verso il lavoratore, ma non rientra nel reato di truffa o di appropriazione indebita.