La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23113 dell’11 ottobre 2013, ha ribaltato il verdetto della CTR di Milano che aveva condannato al pagamento dell’IRAP un contribuente (professionista) che aveva dichiarato un reddito elevato e possedeva un’auto di lusso. La sentenza afferma che, “in tema di IRAP, il presupposto per l’applicazione dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.” Secondo i giudici la CTR ha fatto non corretto uso di tale principio avendo dedotto l’esistenza dell’autonoma organizzazione solo dall’entità del reddito conseguito e dall’auto utilizzata dal contribuente, senza prendere in considerazione i dati risultanti dalla dichiarazione, cioe spese irrisorie per compensi a collaboratori, solo 620 euro, a fronte di un reddito di 116.000 euro.