Resta fuori dall’osservazione triennale la società che opta per la rateizzazione delle plusvalenze a condizione che gli effetti fiscali connessi alla scelta vengano sterilizzati sia nel periodo di imposta del realizzo sia in quelli successivi ai quali viene attribuita la quota parte della plusvalenza. Tanto si spiega nella risoluzione n. 68/E del 16 ottobre dell’Agenzia delle Entrate.
In altre parole, la disciplina fiscale relativa alle società in perdita sistematica può essere disapplicata automaticamente, quindi senza presentare istanza di interpello, qualora la società in perdita che realizza una plusvalenza, tramite la cessione di un bene posseduto da almeno tre anni, si comporti così: per il periodo d’imposta in cui la plusvalenza viene realizzata, incrementa il risultato fiscale di periodo dell’importo pari alle quote rinviate agli esercizi successivi, grazie all’opzione di cui all’articolo 86, comma 4, del Tuir; per i periodi d’imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riduce il risultato fiscale di periodo dell’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata.