Il 16 ottobre 2013 è scaduto il termine per il primo versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax). Per chi non ha fatto questo versamento, o l’ha effettuato in maniera insufficiente, si apre la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione della sanzione del 30%, applicabile all’ammontare del versamento non effettuato. Se si sana la “violazione” entro il 31 ottobre si ha diritto al ravvedimento “sprint”. Ecco le varie misure applicabili: per i versamenti effettuati entro il quindicesimo giorno dalla scadenza originaria si aggiungerà lo 0,2% dell’importo non versato, moltiplicato per i giorni di ritardo; per i versamenti effettuati dal sedicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, la sanzione ammonterà al 3% dell’importo non versato; per i versamenti effettuati dopo il trentesimo giorno dalla scadenza, ma entro la data di presentazione della dichiarazione il 3,75%. Gli interessi applicabili alle somme oggetto di ravvedimento, da calcolarsi secondo il tasso legale, sono attualmente pari a un tasso del 2,5% su base annua. I codici tributo da utilizzare per usufruire del ravvedimento operoso sono stati istituiti dalla risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013.