In tema di società di comodo, in caso di rigetto infatti il contribuente deve scegliere se impugnare il diniego o attendere il successivo avviso di accertamento. Molti sono i dubbi in merito. Secondo la Cassazione (già dal 2011) la risposta all’interpello per la disapplicazione di una legge antielusiva va considerata al pari di un atto di diniego di agevolazione fiscale e, come tale, direttamente impugnabile dinanzi al giudice tributario. Di parere contrario l’Agenzia, secondo la quale la risposta all’interpello non è impugnabile, il contribuente può far valere le sue ragioni solo in un secondo tempo.