La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 291/42/13 depositata il 17 ottobre 2013, ha stabilito che in caso di compensazione del credito IVA oltre la soglia di legge, attualmente secondo l’articolo 34 della L. 388/2000 516 mila euro, dal 2014, per effetto dell’articolo 9 comma 2 Dl n. 35/2013 700 mila euro, l’interessato può ricorrere al ravvedimento operoso, beneficiando della sanzione ridotta al 30%. Il superamento del limite annuale non integra la violazione di compensazione con crediti inesistenti sicché è esclusa l’applicabilità della sanzione più gravosa del 200%.