L’Art. n.02 del D.L. n.70/2011 ha introdotto un bonus investimenti in beni strumentali nelle aree svantaggiate del mezzogiorno. Beneficiari dell’incentivo sono i soggetti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’Art. n.55 del Tuir. L’ambito territoriale di operativita’ della norma e’ circoscritto alle sole aree delle Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia). Perche’, quindi, gli investimenti risultino agevolati e’ necessario che le imprese, a prescindere dalla loro sede legale, li implementino in una sede operativa in quei territori. Il regime di aiuto, che riguarda esclusivamente i progetti d’investimento iniziale, si sostanzia: 1) nella creazione di un nuovo stabilimento; 2) nell’ampliamento di uno stabilimento esistente; 3) nella diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; 4) in un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. L’agevolazione percentuale, riconosciuta sotto forma di credito d’imposta, va applicata al volume degli investimenti netti realizzati. Quest’ultimo si ricava dalla differenza fra il costo dei nuovi investimenti e gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi ai beni d’investimento omogenei a quelli contemplati dalla norma ed utilizzati nella stessa struttura produttiva, compreso quelli figurativi sui beni in locazione finanziaria.