Tra gli ultimi adempimenti dell’anno figura l’acconto IVA del 27 dicembre. Ricordiamo le modalità di calcolo. La norma lo disciplina all’art. 6, comma 2, della legge n. 405/1990; i contribuenti IVA sono tenuti a pagare l’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato per il mese di dicembre dell’anno precedente, o se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso. Le liquidazioni da prendere in riferimento sono: mese di dicembre (per i contribuenti mensili); trimestre ottobre-dicembre (per i contribuenti trimestrali ordinari); quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali “speciali” – art. 73, comma 1, lettera “e” e art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972). I codici tributo: 6013 per i contribuenti mensili; 6035 per i contribuenti trimestrali normali e speciali.