Il differimento dei termini al 05/08/2011 con la maggiorazione dello 0,40% riguarda, in particolare, i soggetti nei cui confronti trovano applicazione gli studi di settore. Tra le novità si ricordano: le sanzioni inasprite in caso di omessa presentazione del modello; la possibilità di effettuare, da parte dell’amministrazione finanziaria, l’accertamento induttivo quando i dati degli studi vengono omessi o indicati irregolarmente; l’abrogazione della norma che stabiliva l’obbligo della motivazione quando vengono disattesi i risultati di Gerico nei confronti di un contribuente congruo. È stabilito che la sanzione per infedele dichiarazione (dal 100% al 200% della maggiore imposta) è elevata del 10% nell’ipotesi di infedele o omessa dichiarazione dei dati degli studi se il maggiore reddito d’impresa o di lavoro autonomo accertato è superiore al 10% del dichiarato. Tuttavia, il meccanismo non sembra avere un’applicazione automatica, si attua solo quando il contribuente non presenta i dati dietro specifico invito dell’Agenzia.