In tema di rivalutazioni, la legge di stabilità permette di effettuare contemporaneamente rivalutazione e affrancamento del saldo attivo, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. Così facendo si libera la riserva in sospensione d’imposta senza tassazione in capo alla società. L’Agenzia delle Entrate indica la base imponibile della sostitutiva costituita dal saldo attivo al lordo, e non al netto, dell’imposta sostitutiva assolta per la rivalutazione.