Le perdite delle societa’ di capitali si riportano in avanti senza limiti temporali. L’Art. n.23 comma 09, del D.L. n.98/2011 ha eliminato il vincolo quinquennale per la compensazione dei risultati d’esercizio negativi, come gia’ previsto negli altri Paesi Europei. Per salvaguardare il gettito, si introduce un tetto dell’80% del reddito di ciascun esercizio entro cui la perdita puo’ essere utilizzata. Questo non riguarda le imprese individuali e le societa’ di persone, per le quali le perdite Irpef continuano ad essere riportate solo entro 5 anni.