Se il conferimento di un’impresa individuale in società avviene a cavallo di due periodi di imposta, è necessario procedere alla determinazione del reddito dei singoli periodi. L’articolo 110, co. 5 del Tuir stabilisce che nelle ipotesi di periodo d’imposta superiore o inferiore a 12 mesi, i redditi derivanti da alcuni componenti positivi e negativi sono ragguagliati alla durata di esso. La norma riguarda la svalutazione dei crediti e gli ammortamenti dei beni materiali. Pertanto, le svalutazioni verranno effettuate da entrambi i soggetti interessati al conferimento, con riferimento ai crediti esistenti alla chiusura del periodo di imposta dell’impresa individuale e con riferimento ai crediti esistenti al 31 dicembre nella società, gli ammortamenti saranno calcolati in dodicesimi di competenza per ciascun periodo di imposta.