La Corte di Cassazione con la sentenza n. 656 del 15 gennaio 2014 sancisce che “le sanzioni IVA per il ritardo nella registrazione delle fatture sono applicabili anche se l’irregolarità non preclude il calcolo dell’imposta e l’accertamento”. In riferimento, l’art. 23 del DPR n. 633/72 stabilisce che la registrazione delle fatture emesse deve essere effettuata entro quindici giorni dalla loro emissione. Secondo la Corte l’inosservanza del dettato normativo si inquadra quale violazione sostanziale rilevante ai fini della determinazione del volume di affari e dell’imposta dovuta. “L’omessa registrazione delle fatture nell’anno solare e l’inesatta dichiarazione e versamento configurano per l’Amministrazione finanziaria il rischio di non conseguire il pagamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, ovvero di effettuare un rimborso non dovuto; al fine si applica il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 42, 43 e 44”.