La Legge di Stabilità 2014 ha previsto, tra l’altro, la possibilità di rivalutare i beni delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Per esse, il maggior valore attribuito ai beni, in sede di rivalutazione nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2013, si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo (quindi dal 1° gennaio 2016). Da tale data, si potrà beneficiare degli effetti fiscali della rivalutazione, come, ad esempio, nel calcolo delle quote di ammortamento o nella determinazione del plafond per il calcolo delle spese di manutenzione. Per il periodo precedente al 2016, invece, occorre recuperare a tassazione, attraverso una variazione in aumento dal reddito imponibile, i maggiori ammortamenti imputati a conto economico (che risentono della rivalutazione contabilizzata in bilancio) rispetto a quelli fiscalmente deducibili.