Secondo la Corte di Cassazione – sezione III penale con la sentenza n. 3705 depositata il 28 gennaio 2014, lo stato di insolvenza aziendale non esonera da responsabilità penale l’amministratore della società che ha omesso di versare le ritenute sulle retribuzioni erogate ai dipendenti. Egli ha sempre l’obbligo di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere il proprio obbligo, anche se ciò dovesse comportare l’impossibilità di pagare i compensi nell’intero ammontare.