La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1735 del 28 gennaio 2014, ha asserito che la cessione di pertinenze con atto separato, da parte della società costruttrice a soggetti già proprietari degli appartamenti, sconta l’IVA ordinaria, salvo che la società dimostri di aver costruito gli immobili con le autorimesse, oppure che i box rientravano in uno specifico programma con il Comune per la loro fabbricazione. Ciò in quanto le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono eccezione al regime ordinario generale e, quindi, spetta al contribuente provare l’esistenza dei presupposti, per la loro applicazione, posti a fondamento della relativa richiesta.