La sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma (n.456/2011) asserisce che la valenza del redditometro come misuratore della capacità di spesa del contribuente è solo per il periodo che precede l’anno d’imposta che forma oggetto di accertamento. È invece illegittimo l’atto impositivo che si basa sulle spese incrementative del patrimonio sostenute negli anni successivi a quello soggetto a verifica.